Sez. 3, Sentenza n. 2957 del 05/08/1969 (Rv. 342827 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO SOMMARIO DI CUI ALLA LEGGE 13 GIUGNO 1942 N 794 - OPPOSIZIONE ALL'INGIUNZIONE - DOMANDA RICONVENZIONALE - ECCEZIONE DI COMPENSAZIONE - DECISIONE - NATURA DI SENTENZA - APPELLABILITA.*
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO SOMMARIO DI CUI ALLA LEGGE 13 GIUGNO 1942 N 794 - OPPOSIZIONE ALL'INGIUNZIONE - DOMANDA RICONVENZIONALE - ECCEZIONE DI COMPENSAZIONE - DECISIONE - NATURA DI SENTENZA - APPELLABILITA.*
Nel procedimento di liquidazione per compenso di prestazioni professionali di avvocato e procuratore, i limiti di applicabilita degli artt 29 e 30 della legge 23 giugno 1942, n 794, risultano superati, ove l'ingiunto opponga in riconvenzione e in compensazione un suo credito e la sentenza decida sulla relativa domanda. In tal caso la pronuncia e impugnabile con i mezzi ordinari e cioe con il rimedio dell'appello. (Conf 3826-68 massima 337259 3271-68 massima 336232 3157-68 massima 336667 1025-68 massima 332445 1557-66 massima 323094).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 30 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)