Sez. L, Sentenza n. 297 del 13/01/1984 (Rv. 432572 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVA - CONSULENZA TECNICA - RINNOVAZIONE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - DISSENSO DALLA CONSULENZA TECNICA DI PRIMO GRADO RITENUTA ESAURIENTE E CONVINCENTE - MOTIVAZIONE - OBBLIGATORIETÀ.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVA - CONSULENZA TECNICA - RINNOVAZIONE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - DISSENSO DALLA CONSULENZA TECNICA DI PRIMO GRADO RITENUTA ESAURIENTE E CONVINCENTE - MOTIVAZIONE - OBBLIGATORIETÀ.*
La rinnovazione della consulenza tecnica in grado di appello attiene al potere discrezionale, che nelle cause in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, viene esercitata esclusivamente dal giudice dell'impugnazione, il quale, pertanto, non è obbligato a disporre una nuova indagine medico-legale, quando ritenga che quella svolta nel primo grado del giudizio è esauriente e convincente, anche al fine di giungere a conclusioni diverse da quelle assunte dal consulente tecnico, purché fornisca adeguata ragione del proprio dissenso, enunciando gli elementi probatori e la struttura logico-giuridica attribuita all'indagine medico-legale, tale da confutare efficacemente il risultato esposto dallo stesso consulente. (V 5005/81, mass n 415786; (V 271/80, mass n 403658).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 441, Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 445
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)