Sez. L, Sentenza n. 5005 del 25/08/1981 (Rv. 415786 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - CONSULENZA TECNICA - RINNOVAZIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DEL MERITO.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - CONSULENZA TECNICA - RINNOVAZIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DEL MERITO.*
Nelle controversie soggette al nuovo rito del lavoro di cui alla legge 11 agosto 1973 n. 533, comprese quelle in materia di assistenza e previdenza obbligatorie, la rinnovazione della consulenza tecnica è rimessa alla piena discrezionalità del giudice di appello, il quale, pertanto, non è obbligato a disporla, specialmente quando ritenga esauriente l'accertamento già compiuto e la parte interessata si sia limitata a proporre contro di questo censure vaghe e generiche. (Conf. 4731/79, mass. N. 401297; (Conf. 3223/78, mass. N. 392671; (Conf. 2488/77, mass. N. 386201).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 441, Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 445, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)