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Sez. 1, Sentenza n. 8516 del 22/06/2001 (Rv. 547628 - 01)

PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - IN GENERE | Parte autorizzata a stare in giudizio personalmente - Notificazioni presso la cancelleria del giudice adito - Ammissibilità - Limiti - Sentenza - Impugnazione - Notificazione - Modalità - Notificazione presso la cancelleria del giudice "a quo" - Inesistenza - Fattispecie in tema di opposizione ad ordinanza ingiunzione ex art, 22 legge 1981/689.
Stato
decisa il 2001-06-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/547628-01

PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - IN GENERE

Nel giudizio di opposizione ad ordinanza - ingiunzione, disciplinato dall'art. 22 legge 689/1981, vige il principio sancito nell'art. 58 disp. att. cod. proc. civ., dettato per il processo pretorile ed attualmente applicabile nel processo innanzi al giudice di pace, secondo cui fra gli atti, per i quali le notificazioni alla parte autorizzata a stare in giudizio personalmente, che non abbia fatto dichiarazione di residenza o elezione di domicilio a norma dell'art. 314 cod. proc., possono essere validamente compiute in cancelleria, non sono annoverabili le impugnazioni. In tale ultimo caso, la notificazione deve essere fatta alla parte personalmente ai sensi dell'art. 137 cod. proc. civ., con la conseguenza che, ove eseguita presso la cancelleria, deve essere ritenuta inesistente.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 314, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 58 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 58 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)