Sez. 1, Sentenza n. 3421 del 19/03/1992 (Rv. 476363 - 01)
Procedimento davanti al pretore (o al conciliatore) - In genere | Parte autorizzata a state in giudizio personalmente - Notificazioni presso la cancelleria del giudice adito - Ammissibilità - Limiti - Sentenza - Impugnazione - Notificazione - Modalità - Notificazione presso la cancelleria del giudice "a quo" - Inesistenza - Configurabilità - Rinnovazione - Inammissibilità.
Procedimento davanti al pretore (o al conciliatore) - In genere
L'art. 58 disp. att. cod.proc.civ. - per cui, nei giudizi pretorili, le notificazioni alla parte, autorizzata a stare in giudizio personalmente, che non abbia fatto dichiarazione di residenza od elezione di domicilio a norma dell'art. 314 cod.proc.civ., possono essere validamente compiute presso la cancelleria del giudice adito - opera con riguardo ai soli atti intermedi del procedimento ovvero alla sentenza che lo abbia definito, ma non anche rispetto all'impugnazione di quest'ultima. Pertanto la notificazione del gravame deve essere effettuata personalmente a norma degli artt. 137 ss. e 330 cod.proc.civ. con la conseguenza che ove eseguita presso la cancelleria, deve ritenersi inesistente ed insuscettibile di rinnovazione, atteso che la chiusura del pregresso grado di giudizio comporta la rescissione di qualsiasi legame del destinatario con la cancelleria del giudice "a quo" e l'inettitudine di questa a configurarsi ulteriormente come luogo di consegna legittima dell'atto.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 314, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 58 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 58 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)