Sez. 1, Sentenza n. 174 del 13/01/1982 (Rv. 417858 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (R.M.) - ACCERTAMENTO - ANALITICO - SOGGETTI TASSABILI IN BASE A BILANCIO - INTEGRAZIONI O CORREZIONI DELLE IMPOSTAZIONI CON METODO INDUTTIVO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (R.M.) - ACCERTAMENTO - ANALITICO - SOGGETTI TASSABILI IN BASE A BILANCIO - INTEGRAZIONI O CORREZIONI DELLE IMPOSTAZIONI CON METODO INDUTTIVO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
In tema di accertamento a carico di soggetto tassabile in base a bilancio (nella specie: come sostituto di imposta ex art. 127 del d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645), ai fini dell'imposta di ricchezza mobile (nella specie: su redditi di capitale), l'art. 119, terzo comma, del citato decreto consente all'amministrazione finanziaria di integrare o correggere le impostazioni di bilancio con metodo induttivo non solo quando siano omesse "partite attive", ma anche quando i fatti aziendali siano riportati inesattamente o irregolarmente, in modo da concludere con un risultato diverso da quello effettivo. (V 1822/80, mass n 405430; (V 1835/79, mass n 398217).*
Riferimenti normativi: DPR 29/01/1958 num. 645 art. 119 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)