diritto.io

Sez. T, Ordinanza n. 167 del 03/01/2026 (Rv. 677679-01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI IVA di gruppo | Compensazione - Crediti confluiti nella dichiarazione presentata dalla controllante - Ammissibilità - Condizioni - Crediti non ricompresi nella dichiarazione della società controllante - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2026-01-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677679-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI IVA di gruppo

In tema di liquidazione dell'IVA di gruppo, la compensazione è configurabile soltanto per i crediti che siano confluiti nella dichiarazione presentata dalla controllante ed influiscano sull'imposta complessivamente dovuta da quest'ultima e dalle controllate (le quali restano responsabili, quali soggetti passivi d'imposta, a norma dell'art. 73, comma 3, penultimo periodo, del d.P.R. n. 633 del 1972), mentre non è ammissibile, per difetto del presupposto della reciprocità, in relazione a debiti e crediti che non confluiscano nella dichiarazione iva di gruppo, trattandosi di poste delle quali va esclusa la cessione ed in relazione alle quali, per conseguenza, la controllante non ha alcuna legittimazione.

Cod. Civ. art. 1241, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 73 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)