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Sez. 5 - , Ordinanza n. 23424 del 26/10/2020 (Rv. 659305 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI | Regime della liquidazione dell’Iva di gruppo - Compensazione - Crediti confluiti nella dichiarazione presentata dalla controllante - Ammissibilità - Condizioni - Crediti non ricompresi nella dichiarazione della società controllante - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2020-10-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/659305-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI

In tema di liquidazione dell'IVA di gruppo, la compensazione è ammissibile soltanto per i crediti che siano confluiti nella dichiarazione presentata dalla controllante e che influiscano sull'imposta complessivamente dovuta sia dalla controllante, sia dalle controllate, le quali restano responsabili, quali soggetti passivi d'imposta, a norma dell'art. 73, comma 3, penultimo periodo, d.P.R. n. 633 del 1972; diversamente la compensazione non è ammissibile, per difetto del presupposto della reciprocità, con debiti e crediti che non confluiscano nella dichiarazione iva di gruppo, in quanto si tratta di poste delle quali va esclusa la cessione ed in relazione alle quali, per conseguenza, la controllante non ha alcuna legittimazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1241, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 73 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)