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Sez. 2, Sentenza n. 12422 del 01/12/1995 (Rv. 494903 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - IN GENERE | Domanda di condanna al risarcimento del danno ex art. 96 primo comma cod. proc. civ. - Accoglimento - Condizioni.
Stato
decisa il 1995-12-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494903-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - IN GENERE

L'accoglimento della domanda di condanna al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 comma primo cod. proc. civ., per avere la controparte processuale agito o resistito in giudizio con dolo o colpa grave, presuppone l'accertamento sia dell'elemento soggettivo dell'illecito (mala fede o colpa grave); sia dell'elemento oggettivo (entità del danno sofferto). Ne consegue che, ove dagli atti del processo non risultino elementi obbiettivi dai quali desumere la concreta esistenza del danno, nulla può essere liquidato a tale titolo, neppure ricorrendo a criteri equitativi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)