Sez. L, Sentenza n. 12840 del 03/09/2003 (Rv. 566519 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE | Liquidazione di onorari al di sotto del minimo - Applicabilità a carico della controparte soccombente - Ammissibilità.
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE
In tema di onorari di avvocato, l'art. 4 della legge 13 giugno 1942 n. 794, secondo il quale è consentito eccezionalmente liquidare onorari al di sotto del minimo, quando vi è una manifesta sproporzione rispetto alle prestazioni, è applicabile soltanto nella liquidazione a carico della parte soccombente ex artt. 90 e 91 cod. proc. civ. e non anche in quella a carico del cliente, la quale resta disciplinata dall'art. 5 della citata legge n. 794 del 1942, che non introduce eccezioni al principio della inderogabilità convenzionale dei minimi tariffari (e della conseguente nullità di ogni fatto contrario).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 90, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Legge 13/06/1942 num. 794 art. 4, Legge 13/06/1942 num. 794 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)