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Sez. L, Sentenza n. 5802 del 23/03/2004 (Rv. 571442 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE | Liquidazione di onorari al di sotto del minimo - Applicabilità anche in caso di liquidazione a carico della parte soccombente - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-03-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/571442-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE

In tema di onorari di avvocato, e con riferimento alla liquidazione a carico della parte soccombente ex art. 91 cod. proc. civ., è applicabile l'art. 4, della legge 13 giugno 1942 n. 794, che consente la riduzione sino alla metà dei minimi degli onorari nelle cause di particolare semplicità senza l'esibizione del parere del Consiglio dell'Ordine, atteso che tale articolo non è stato implicitamente abrogato dalla nuova normativa (D.M. n. 585 del 1994, emanato sulla base dell'articolo unico della legge n. 1051 del 1957), la quale non disciplina l'intera materia ed, in particolare, mentre nel regolare il rapporto cliente - avvocato (art. 4, D.M. cit.) prevede la possibilità della deroga in riduzione su esibizione del parere del Consiglio, nulla dispone in ordine alla possibilità di derogare ai minimi tariffari con riferimento alla liquidazione a carico del soccombente (art. 5 D.M. cit.), con la conseguenza che, ove si ritenesse abrogato l'art. 4 cit., sarebbe violato il principio costituzionale di eguaglianza risultando prevista la riduzione oltre il minimo solo in caso di controversia tra cliente e avvocato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Legge 13/06/1942 num. 794 art. 4, Legge 07/11/1957 num. 1051 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 05/10/1994 num. 585 art. 4, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 05/10/1994 num. 585 art. 5, Preleggi art. 15

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)