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Sez. 1, Sentenza n. 1361 del 20/01/2011 (Rv. 616233 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - COSTITUZIONE - MODI DI FORMAZIONE DEL CAPITALE - DELLE AZIONI - ACQUISTO DELLE AZIONI - DI PROPRIE AZIONI | Società cooperativa trasformata in s.p.a. - Delibera di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie - Computo nel limite legale della riserva sovrapprezzo azioni iscritta prima della trasformazione - Legittimità - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/616233-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - COSTITUZIONE - MODI DI FORMAZIONE DEL CAPITALE - DELLE AZIONI - ACQUISTO DELLE AZIONI - DI PROPRIE AZIONI

La deliberazione assembleare di una società per azioni, trasformatasi dall'originario tipo di società cooperativa, che autorizzi gli amministratori ad acquistare azioni proprie non viola il disposto dell'art. 2357 cod. civ., allorché nel limite legale venga computata la riserva iscritta nell'ultimo bilancio della società prima della trasformazione come "fondo sovrapprezzo azioni", previsto dall'art. 2525, 2° comma (ora art. 2528, 2° comma) cod. civ.; infatti tale riserva diviene disponibile per effetto dell'avvenuta trasformazione, che rende applicabili le norme in materia di società per azioni, con la conseguente disponibilità delle riserve da sovraprezzo quando ricorra la condizione richiesta dall'art. 2431 cod. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2357, Cod. Civ. art. 2377, Cod. Civ. art. 2379, Cod. Civ. art. 2423, Cod. Civ. art. 2431, Cod. Civ. art. 2498, Cod. Civ. art. 2525 com. 2, Cod. Civ. art. 2528 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)