Sez. 1, Sentenza n. 13019 del 20/12/1995 (Rv. 495162 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - COSTITUZIONE - MODI DI FORMAZIONE DEL CAPITALE - DELLE AZIONI - ACQUISTO DELLE AZIONI - DI PROPRIE AZIONI | Destinazione di parte degli utili all'acquisto di azione proprie - Convenzione dell'assemblea per la relativa delibera - Indicazione di tale oggetto nell'avviso di convocazione - Necessità.
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - COSTITUZIONE - MODI DI FORMAZIONE DEL CAPITALE - DELLE AZIONI - ACQUISTO DELLE AZIONI - DI PROPRIE AZIONI
L'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie, in quanto espressione di una competenza specifica dell'assemblea (in aggiunta alla competenza generale disposta dall'art. 2364 cod. civ.) e diretta a dare impulso ad uno specifico programma di azione della società, non può considerarsi come situazione meramente accessoria e conseguente all'esame del bilancio di esercizio. Di conseguenza deve ritenersi invalida la delibera dell'assemblea nella parte in cui ha disposto di destinare parte degli utili realizzati all'acquisto di azioni proprie, senza che tale oggetto fosse indicato espressamente nell'avviso di convocazione dei soci.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2433, Cod. Civ. art. 2357, Cod. Civ. art. 2366, Cod. Civ. art. 2377
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)