diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 2533 del 23/04/1982 (Rv. 420397 - 01)

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITÀ DEL LOCATORE - IN GENERE - GIUDIZI IN CORSO AL MOMENTO DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA APPLICABILE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 82 DELLA LEGGE N. 392 DEL 1978 - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1982-04-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/420397-01

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITÀ DEL LOCATORE - IN GENERE - GIUDIZI IN CORSO AL MOMENTO DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA APPLICABILE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 82 DELLA LEGGE N. 392 DEL 1978 - MANIFESTA INFONDATEZZA.*

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 82 della legge 27 luglio 1978 n. 392 sull'equo canone, secondo cui ai giudizi in corso al momento della emanazione della nuova normativa continuano ad applicarsi le norme anteriori, in quanto la discriminazione temporale opera come elemento diversificatore delle singole fattispecie, rendendole obiettivamente diverse a seconda che siano portate all'esame del giudice prima o dopo l'entrata in vigore della legge stessa, sicché resta esclusa ogni violazione dell'art. 3 cost., il quale non impedisce al legislatore di adottare norme diverse per la disciplina di situazioni obiettivamente diverse. (Conf 2040/80, mass n 405684).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 82 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)