Sez. L, Ordinanza n. 28186 del 23/10/2025 (Rv. 676915-01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - IN GENERE | Corte d'appello - Ordinanza letta in udienza - Obbligo di comunicazione ai difensori non presenti a cura della cancelleria - Esclusione - Fondamento.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - IN GENERE
L'ordinanza letta in udienza dalla corte d'appello, all'esito del contraddittorio tra le parti, dopo essersi ritirata in camera di consiglio, ove la causa non sia stata, in precedenza, espressamente rinviata o assunta in riserva, si considera comunicata nel corso della suddetta udienza, con la conseguenza che non dev'essere comunicata ai difensori non presenti a cura della cancelleria.
Cod. Proc. Civ. art. 134, Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 176 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 186
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)