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Sez. L, Sentenza n. 10539 del 09/05/2007 (Rv. 597485 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - DEL GIUDICE ISTRUTTORE | Ordinanze pronunciate in udienza - Presunzione di conoscenza per le parti non presenti - Sussistenza - Conseguenze - Obbligo di comunicazione alla parte costituita ma assente - Esclusione - Fattispecie in tema di ammissione di prove nel rito del lavoro.
Stato
decisa il 2007-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/597485-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - DEL GIUDICE ISTRUTTORE

In tema di comunicazione dei provvedimenti del giudice, a mente dell'art. 176 le ordinanze pronunciate dal giudice in udienza ed inserite nel processo verbale a norma dell'art. 134 cod.proc.civ. si reputano conosciute sia dalle parti presenti sia da quelle che avrebbero dovuto intervenire, e pertanto non devono essere comunicate a queste ultime dal cancelliere. A tal fine resta irrilevante che il giudice (nella specie la Corte d'appello in una controversia celebrata con il rito del lavoro) si sia ritirato in camera di consiglio e abbia dato lettura dell'ordinanza al termine della stessa, in assenza dei legali dalle parti. (Nella specie, relativa a un caso in cui la lettura aveva avuto luogo alle ore 22, 50 rinviando per l'espletamento delle prove ammesse ad alcuni mesi di distanza, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva deciso la causa dopo la declaratoria di decadenza dalla prova per mancata presentazione della parte e dei testi all'udienza fissata).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 176, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)