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Sez. 2, Sentenza n. 1268 del 13/03/1989 (Rv. 462137 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURA (FINESTRE) - VEDUTA - DISTANZE LEGALI - DELLE COSTRUZIONI DALLE VEDUTE - IN GENERE - COSTRUZIONI CHE NON SUPERANO IL LIVELLO DELLA VEDUTA - INAPPLICABILITÀ DELLA DISTANZA LEGALE.*
Stato
decisa il 1989-03-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462137-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURA (FINESTRE) - VEDUTA - DISTANZE LEGALI - DELLE COSTRUZIONI DALLE VEDUTE - IN GENERE - COSTRUZIONI CHE NON SUPERANO IL LIVELLO DELLA VEDUTA - INAPPLICABILITÀ DELLA DISTANZA LEGALE.*

Il divieto di fabbricare a distanza inferiore a tre metri dalla veduta diretta del vicino (art. 907 cod. civ.) riguarda le costruzioni - non in appoggio o in aderenza - che raggiungono o superano in altezza il livello della veduta, mentre non opera per le costruzione che non eccedono detto livello, le quali, solo se appoggiate al muro in cui è aperta la veduta diretta, devono arrestarsi almeno tre metri sotto la sua soglia ai sensi del terzo comma del citato art. 907, restando in diversa ipotesi soggette solo alla disciplina dell'art. 873 cod. civ. in tema di distanze tra le costruzioni. (V 6165/78, mass n 395996; (V 2472/75, mass n 376371; (V 3385/71, mass n 354936).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 905, Cod. Civ. art. 907 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)