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Sez. 3, Sentenza n. 645 del 27/01/1984 (Rv. 432910 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA - NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA AI FINI DELLA DECORRENZA DEI TERMINI PER LA IMPUGNAZIONE - EQUIPOLLENTI - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1984-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/432910-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA - NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA AI FINI DELLA DECORRENZA DEI TERMINI PER LA IMPUGNAZIONE - EQUIPOLLENTI - INSUSSISTENZA.*

Nel caso in cui una parte sia costituita a mezzo di procuratore, ai fini del decorso del termine abbreviato d'impugnazione previsto dagli artt. 325 e 326 cod. proc. civ., deve aversi riguardo alla notificazione della sentenza effettuata a norma degli artt. 170 e 285 cod. proc. civ., che non può essere sostituita da una diversa notizia che il procuratore abbia avuto - ancorché in maniera certa - della sentenza stessa. (Conf 4247/81, mass n 414925; (Conf 1603/79, mass n 397949).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)