Sez. 3, Sentenza n. 3299 del 15/10/1968 (Rv. 336277 - 01)
LOCAZIONE - INADEMPIMENTO DEL CONDUTTORE - RESTITUZIONE DELLA COSA LOCATA - RISARCIMENTO DEI DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE - CONDANNA DEL CONDUTTORE AL RILASCIO DELL'IMMOBILE - DECORRENZA DELLA MORA.*
LOCAZIONE - INADEMPIMENTO DEL CONDUTTORE - RESTITUZIONE DELLA COSA LOCATA - RISARCIMENTO DEI DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE - CONDANNA DEL CONDUTTORE AL RILASCIO DELL'IMMOBILE - DECORRENZA DELLA MORA.*
La responsabilita per i danni da ritardata restituzione della cosa locata, a norma dell'art. 1591 cod.civ., e contrattuale. Pertanto, accertato l'inadempimento del conduttore alle sue obbligazioni contrattuali e pronunziata la sua condanna al rilascio dell'immobile, il conduttore stesso deve ritenersi in mora fin dalla data della proposizione della domanda, e da tale data e obbligato a risarcire, se provato, il maggior danno al locatore. (Conf. 584-62).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)