Sez. 3, Sentenza n. 1594 del 23/05/1972 (Rv. 358366 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE - RITARDO DIPENDENTE DALLA DURATA DELLA CONTROVERSIA SULL'OBBLIGO DELLA RESTITUZIONE - RESPONSABILITA DEL CONDUTTORE - SUSSISTENZA - RESPONSABILITA AGGRAVATA - DIFFERENZA - CONCORSO - AMMISSIBILITA.*
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE - RITARDO DIPENDENTE DALLA DURATA DELLA CONTROVERSIA SULL'OBBLIGO DELLA RESTITUZIONE - RESPONSABILITA DEL CONDUTTORE - SUSSISTENZA - RESPONSABILITA AGGRAVATA - DIFFERENZA - CONCORSO - AMMISSIBILITA.*
La responsabilita del conduttore e configurabile anche quando il ritardo nella riconsegna sia dipeso, in tutto o in parte, dalla durata del giudizio nel quale si sia discusso sul diritto alla restituzione ed e del tutto diversa da quella di natura extracontrattuale prevista dall'art 96 cod proc civ attinente all'attivita processuale, con la quale puo concorrere ove ne sussistano i presupposti. (Conf 3625'69, mass n 343842; 3299'68, mass n 336277) (Conf 2249'68, mass n 334515; 569'67, mass n 326537).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)