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Sez. 3, Sentenza n. 1594 del 23/05/1972 (Rv. 358366 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE - RITARDO DIPENDENTE DALLA DURATA DELLA CONTROVERSIA SULL'OBBLIGO DELLA RESTITUZIONE - RESPONSABILITA DEL CONDUTTORE - SUSSISTENZA - RESPONSABILITA AGGRAVATA - DIFFERENZA - CONCORSO - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1972-05-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/358366-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE - RITARDO DIPENDENTE DALLA DURATA DELLA CONTROVERSIA SULL'OBBLIGO DELLA RESTITUZIONE - RESPONSABILITA DEL CONDUTTORE - SUSSISTENZA - RESPONSABILITA AGGRAVATA - DIFFERENZA - CONCORSO - AMMISSIBILITA.*

La responsabilita del conduttore e configurabile anche quando il ritardo nella riconsegna sia dipeso, in tutto o in parte, dalla durata del giudizio nel quale si sia discusso sul diritto alla restituzione ed e del tutto diversa da quella di natura extracontrattuale prevista dall'art 96 cod proc civ attinente all'attivita processuale, con la quale puo concorrere ove ne sussistano i presupposti. (Conf 3625'69, mass n 343842; 3299'68, mass n 336277) (Conf 2249'68, mass n 334515; 569'67, mass n 326537).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)