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Sez. 1, Ordinanza n. 15004 del 29/05/2024 (Rv. 671345-01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DEL PROCURATORE - IN GENERE | Interruzione automatica del processo - Riassunzione o prosecuzione del giudizio - Decorrenza del termine dalla dichiarazione giudiziale - Notificazione o comunicazione della dichiarazione - Conoscenza di ciascuna parte - Fattispecie relativa al caso di morte del difensore. PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE - In genere.
Stato
decisa il 2024-05-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/671345-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DEL PROCURATORE - IN GENERE

In caso di interruzione automatica del processo, il termine per la riassunzione o prosecuzione del giudizio decorre non dalla data dell'evento interruttivo, ma da quella in cui ciascuna parte ha avuto conoscenza legale dell'interruzione e, quindi, dalla sua dichiarazione se pronunciata in udienza o, altrimenti, dalla sua notificazione o comunicazione. (Principio applicato in un giudizio in cui, erroneamente, il giudice di merito aveva calcolato il termine per la riassunzione dalla data in cui, in altro processo tra le medesime parti, uno dei difensori aveva segnalato l'intervenuto decesso dell'altro).

Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)