Sez. 2, Ordinanza n. 21580 del 24/06/2026 (Rv. 679298-01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DEL PROCURATORE - IN GENERE | Termine per la riassunzione - Decorrenza - Conoscenza legale dell'evento - Decorrenza del termine anche con riferimento ad altri processi pendenti tra le stesse parti patrocinate dallo stesso difensore - Configurabilità.
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DEL PROCURATORE - IN GENERE
La morte del procuratore produce l'interruzione automatica del processo dal momento del suo verificarsi, indipendentemente dalla conoscenza che dell'evento abbiano le parti o il giudice, e la conoscenza legale del fatto interruttivo, intervenuta in altro processo, è idonea a far decorrere il termine per la riassunzione anche in relazione a distinti giudizi, pendenti tra le medesime parti, in cui la parte era patrocinata dallo stesso difensore colpito dal suddetto evento. (Nella specie, la S.C. ha individuato il dies a quo nella data del verbale dell'udienza celebrata in altro giudizio tra le stesse parti, dal quale si evinceva l'interruzione del processo per morte del procuratore costituito in entrambi i giudizi, affermando che la conoscenza così acquisita potesse dirsi "legale" in quanto non acquisita aliunde, bensì attraverso un atto processuale).
Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)