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Sez. L, Ordinanza n. 8636 del 02/04/2024 (Rv. 670599-01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITA' - INVALIDITA' - IN GENERE | Assegno ordinario di invalidità ex art. 1 della l. n. 222 del 1984 - Conferma per il triennio successivo al primo - Giudicato di insussistenza del requisito sanitario per il primo triennio - Estensione dell'accertamento al triennio successivo - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2024-04-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/670599-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITA' - INVALIDITA' - IN GENERE

In tema di assegno ordinario di invalidità, l'accertamento, contenuto nella sentenza passata in giudicato, dell'insussistenza del requisito sanitario in relazione al primo triennio estende i suoi effetti anche al triennio successivo, benché l'assegno sia stato riconosciuto in via amministrativa, perché il predetto accertamento non può formare oggetto di una valutazione diversa ove permangano immutati gli elementi di fatto e di diritto preesistenti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito secondo cui il riconoscimento, in sede amministrativa da parte dell'Inps, dell'assegno ordinario d'invalidità per il secondo triennio non faceva venire meno l'interesse dell'ente previdenziale a invocare il definitivo accertamento giudiziale, determinante il travolgimento del predetto riconoscimento, di insussistenza del diritto all'assegno).

Legge 12/06/1984 num. 222 art. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)