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Sez. L, Sentenza n. 21709 del 27/10/2016 (Rv. 641590 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - INVALIDITÀ - IN GENERE | Assegno ordinario di invalidità di cui all'art. 1 della l. n. 222 del 1984 - Conferma per tre trienni consecutivi - Domanda amministrativa per ciascun triennio - Necessità - Pendenza di un giudizio sul periodo precedente - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2016-10-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/641590-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - INVALIDITÀ - IN GENERE

In tema di assegno di invalidità ex art. 1 della l. n. 222 del 1984, dal comma 7 di tale articolo, che ne prevede la conferma per tre periodi triennali consecutivi previa domanda del titolare - della quale la stessa legge regola termini ed effetti - deriva il principio dell'indispensabilità della domanda amministrativa in relazione a ciascuno dei tre periodi di fruizione triennali, precedenti quello di godimento automatico di cui al successivo comma 8. Ne consegue che la pendenza di un giudizio sulla spettanza dell'assegno per un triennio, su domanda dell'interessato, non può comportare né che l'assicurato non abbia l'onere di inoltrare domanda per il successivo triennio, né che l'accertamento giudiziario pendente si debba estendere automaticamente al triennio successivo.

Riferimenti normativi: Legge 12/06/1984 num. 222 art. 1 com. 7 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 art. 1 com. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)