Sez. 1, Sentenza n. 45548 del 23/09/2015 Ud. (dep. 16/11/2015) Rv. 265278 - 01
ARMI - ARMI DA TAGLIO | Porto di coltello a scatto - Configurabilità del reato previsto dall'art. 699, comma secondo, cod. pen. - Sussistenza - Ragioni.
ARMI - ARMI DA TAGLIO
Il porto di un coltello a scatto (c.d. "molletta") integra la fattispecie autonoma di reato di cui all'art. 699, comma secondo, cod. pen., trattandosi di arma "bianca" propria di cui è vietato il porto in modo assoluto, non essendo ammessa licenza da parte delle leggi di pubblica sicurezza.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 699 CORTE COST., Legge 18/04/1975 num. 110 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)