diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 392 del 01/12/1999 Ud. (dep. 14/01/2000) Rv. 215145 - 01

ARMI - ARMI DA TAGLIO | Coltello a scatto o molletta - Coltello a serramanico - Differenze - Conseguenze in ordine alle previsioni normative applicabili.
Stato
decisa il 1999-12-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215145-01

ARMI - ARMI DA TAGLIO

Rientra nella categoria delle armi proprie non da sparo, o "bianche", il coltello a serramanico a scatto - detto anche "molletta" - , di cui è vietato il porto in modo assoluto, mentre rientra in quella degli strumenti da punta e da taglio atti ad offendere il coltello a serramanico non a scatto, il cui porto fuori della propria abitazione dev'essere sorretto comunque da giustificato motivo. Ne consegue che il porto illegale del primo integra, non già il reato p. e p. dall'art. 4, secondo e terzo comma, Legge 110/75, bensì la più grave fattispecie criminosa di cui all'art. 699 secondo comma cod. pen.

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1975 num. 110 art. 4 CORTE COST., Cod. Pen. art. 699 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)