Sez. 1, Sentenza n. 6505 del 19/07/1996 (Rv. 498633 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - IMPRESA FAMILIARE - IN GENERE - (COSTITUZIONE - NATURA - OGGETTO) | Natura residuale o suppletiva - Conseguenze.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - IMPRESA FAMILIARE - IN GENERE - (COSTITUZIONE - NATURA - OGGETTO)
L'istituto dell'impresa familiare (art. 230 bis cod.civ.) ha natura residuale o suppletiva, in quanto diretto ad apprestare una tutela minima ed inderogabile a quei rapporti di lavoro comune che si svolgono negli aggregati familiari, con la conseguenza che non può riconoscersi la esistenza in concreto di tale istituto quando i rapporti intervenuti tra i componenti della famiglia e manifestati in una attività economica produttiva, svolta con la partecipazione di tutti, trovino il loro fondamento in un diverso specifico rapporto negoziale (nella specie, società di fatto).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 230 bis, Cod. Civ. art. 2247
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)