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Sez. 1, Sentenza n. 3948 del 09/06/1983 (Rv. 428880 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - IN GENERE - IMPRESA FAMILIARE EX ART. 230 BIS COD. CIV. - NATURA RESIDUALE O SUPPLETIVA - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1983-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/428880-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - IN GENERE - IMPRESA FAMILIARE EX ART. 230 BIS COD. CIV. - NATURA RESIDUALE O SUPPLETIVA - CONSEGUENZE.*

L'istituto dell'impresa familiare, alla stregua dell'inciso iniziale della norma che lo prevede (art. 230 bis cod. civ., introdotto dall'art. 89 della legge 19 maggio 1975 n. 151 sulla riforma del diritto di famiglia), secondo cui la relativa disciplina è dettata "salvo che non sia configurabile un diverso rapporto", ha natura residuale o suppletiva, in quanto diretto ad apprestare una tutela minima ed inderogabile a quei rapporti di lavoro comune che si svolgono negli aggregati familiari, in passato ricondotti ad una causa affectionis vel benevolentiae, o ad un contratto innominato di lavoro gratuito, con la conseguenza che non può riconoscersi la esistenza in concreto di tale istituto quando i rapporti intervenuti tra i componenti della famiglia ed estrinsecati in un'attività economica produttiva, svolta con la partecipazione di tutti, trovino il loro fondamento in un diverso specifico rapporto negoziale (nella specie: società). (V 2012/81).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 230 bis, Cod. Civ. art. 2247, Legge 19/05/1975 num. 151 art. 89

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)