Sez. 6, Sentenza n. 8453 del 23/05/1985 Ud. (dep. 02/10/1985) Rv. 170540 - 01
REATO - REATO CONTINUATO - PENA - REATO PIÙ GRAVE - INDIVIDUAZIONE - CRITERIO DELLA COMPARAZIONE DEI MASSIMI EDITTALI DELLE PENE PREVISTE PER LE SINGOLE VIOLAZIONI - LEGITTIMITÀ - ESCLUSIONE - CRITERIO DELLA PENA PIÙ GRAVE INFLITTA IN CONCRETO - LEGITTIMITÀ - REATI PUNITI CON PENE EDITTALI NEL MINIMO DIVERSE - INDIVIDUAZIONE DEL REATO PIÙ GRAVE IN QUELLO PUNITO CON PENA EDITTALE NEL MINIMO INFERIORE - LEGITTIMITÀ - ESCLUSIONE.*
REATO - REATO CONTINUATO - PENA - REATO PIÙ GRAVE - INDIVIDUAZIONE - CRITERIO DELLA COMPARAZIONE DEI MASSIMI EDITTALI DELLE PENE PREVISTE PER LE SINGOLE VIOLAZIONI - LEGITTIMITÀ - ESCLUSIONE - CRITERIO DELLA PENA PIÙ GRAVE INFLITTA IN CONCRETO - LEGITTIMITÀ - REATI PUNITI CON PENE EDITTALI NEL MINIMO DIVERSE - INDIVIDUAZIONE DEL REATO PIÙ GRAVE IN QUELLO PUNITO CON PENA EDITTALE NEL MINIMO INFERIORE - LEGITTIMITÀ - ESCLUSIONE.*
Nel reato continuato per stabilire quale sia la violazione più grave non deve farsi ricorso al criterio della comparazione dei massimi edittali delle pene previste per le singole violazioni concorrenti, calcolate per i singoli reati come qualificati nelle fattispecie concrete, ma deve farsi riferimento all'esito finale del processo di concretizzazione normativa perché è la pena più grave inflitta in concreto che costituisce espressione della maggior gravità della violazione cui la pena si riferisce. Qualora i diversi reati siano puniti con pena edittale nel minimo sostanzialmente diversa il giudice non può determinare come reato più grave quello punito con pena edittale nel minimo inferiore. (Conf mass n 155673, Sezioni Unite; (Conf mass n 164540; (contra mass n 168898).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)