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Sez. L, Sentenza n. 9073 del 15/04/2013 (Rv. 626142 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO | Danni ulteriori rispetto a quelli risarciti ex art. 18 della legge n. 300 del 1970 - Danno alla professionalità - Risarcibilità - Onere probatorio del lavoratore - Sussistenza - Ricorso a presunzioni - Possibilità - Liquidazione equitativa del danno - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2013-04-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/626142-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO

Nel regime di tutela reale ex art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, avverso i licenziamenti illegittimi (nella formulazione "ratione temporis" applicabile, anteriore alla modifica apportata con legge 28 giugno 2012, n. 92), la predeterminazione legale del danno risarcibile in favore del lavoratore (con riferimento alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello della reintegrazione) non esclude che il lavoratore possa chiedere il risarcimento del danno ulteriore (nel caso, alla professionalità) che gli sia derivato dal ritardo della reintegra, e che il giudice, in presenza della relativa prova - il cui onere incombe sul lavoratore ma che, in presenza di precise allegazioni, può essere soddisfatto mediante il ricorso alla prova presuntiva - possa liquidarlo equitativamente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)