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Sez. L - , Sentenza n. 15 del 05/01/2021 (Rv. 660088 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO | Danni ulteriori rispetto a quelli risarciti ex art. 18 della legge n. 300 del 1970 - Danno alla professionalità da forzata inattività - Risarcibilità - Onere probatorio del lavoratore - Sussistenza - Ricorso a presunzioni - Possibilità - Liquidazione equitativa del danno - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2021-01-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/660088-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO

La predeterminazione legale del danno risarcibile in favore del lavoratore, con riferimento alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello della reintegrazione, ai sensi dell'art. 18 della l. n. 300 del 1970, nella formulazione "ratione temporis" applicabile, anteriore alla modifica apportata con legge 28 giugno 2012, n. 92, non copre eventuali danni ulteriori, ad esempio alla professionalità, che siano derivati al prestatore dal ritardo nella reintegra. Ne consegue che il giudice, in presenza della relativa prova, il cui onere incombe sul lavoratore, ma può essere soddisfatto anche a mezzo presunzioni se sono state operate precise allegazioni, deve provvedere a risarcirlo anche in via equitativa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 42 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)