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Sez. 1, Sentenza n. 9366 del 23/06/1987 Ud. (dep. 24/08/1987) Rv. 176592 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - PROVOCAZIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1987-06-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/176592-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - PROVOCAZIONE - CONDIZIONI.*

Per la sussistenza dell'attenuante della provocazione è necessario soltanto il rapporto di causalità tra il fatto ingiusto e la reazione iraconda da esso determinata, giacché tale circostanza trova il suo fondamento nel presupposto dello stato d'ira dipendente psicologicamente dal fatto provocatorio quando sia con quest'ultimo in rapporto di sufficiente immediatezza e continuità, e che l'esclusione del nesso eziologico non può farsi derivare automaticamente dalla sproporzione tra il fatto provocante e quello provocato, in quanto il concetto di proporzione e di adeguatezza fra le opposte condotte non è elemento caratterizzante la detta attenuante, non potendosi pretendere che l'agente sia in grado di realizzare, in condizioni di equilibrio, valutazioni comparative mal conciliantisi con la spinta emotiva tipica dell'iracondia. (V mass n 167097; (V mass n 166506).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 62 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)