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Sez. L, Sentenza n. 24738 del 07/10/2008 (Rv. 605025 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - IN GENERE | Art. 22 della legge reg. Lombardia n. 16 del 1999 - Trasferimento di funzioni e servizi all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) - Trasferimento del solo dirigente e non del servizio - Atto di gestione del rapporto di lavoro - Conseguenze - Disapplicazione dell'atto amministrativo regionale - Partecipazione al giudizio della Regione - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2008-10-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/605025-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - IN GENERE

L'art. 22 della legge reg. Lombardia n. 16 del 1999 - con la quale è stata istituita l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) per la Lombardia - nel prevedere il passaggio di funzioni e servizi amministrativi, già di competenza del servizio sanitario, al nuovo organismo pubblico, ha espressamente indicato che il trasferimento riguardava "il personale, le attrezzature e i beni immobili delle ASL adibiti alle attività attribuite all'ARPA"; ne consegue che, ove sia stato disposto, a seguito della mera indicazione nominativa effettuata dall'ASL competente (recepita dall'autorità regionale), il trasferimento del solo dirigente del servizio attribuito all'ARPA e non anche il servizio medesimo, la lesione della posizione soggettiva del lavoratore costituisce diretta conseguenza dell'atto di gestione del rapporto d'impiego effettuato dall'Azienda sanitaria, ponendosi, con riguardo all'atto amministrativo, solo un problema di disapplicazione, senza che sia necessaria, a tal fine, la partecipazione al giudizio della Regione.

Riferimenti normativi: Legge Reg. Lombardia 14/08/1999 num. 16 art. 22

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)