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Sez. U, Sentenza n. 23739 del 16/11/2007 (Rv. 600262 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Rapporto di lavoro contrattualizzato - Riparto della giurisdizione - Criteri - Atti recanti linee fondamentali di organizzazione degli uffici - Giudice amministrativo - Atti di gestione del rapporto di lavoro - Giudice ordinario - Devoluzione - Fattispecie in tema di trasferimento ad altra amministrazione sulla base di determinazioni generali assunte in seguito a legge regionale.
Stato
decisa il 2007-11-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/600262-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE

Con riferimento al rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato, sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie aventi ad oggetto gli atti di gestione del rapporto di lavoro che incidono su situazioni giuridiche soggettive del dipendente, tutelate secondo le disposizioni del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, adottati dagli organi preposti con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro (art. 4 del d.lgs. n. 29 del 1993, ora art. 5 del d.lgs. n. 165 del 2001). (Nella specie la S.C. ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario rispetto ad un atto di trasferimento di un ingegnere dalla ASL all'ARPA, adottato sulla base di atti generali dell'amministrazione emanati in esecuzione di una legge di riorganizzazione regionale).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 2, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)