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Sez. L, Sentenza n. 4039 del 27/06/1980 (Rv. 407951 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FESTIVITA - INFRASETTIMANALI - RETRIBUZIONE FISSA REMUNERATIVA ANCHE DEL LAVORO SVOLTO NELLE FESTIVITA INFRASETTIMANALI - MANCATA PRESTAZIONE DEL LAVORO IN UNA DI TALI FESTIVITA - DETRAZIONE DELLA QUOTA DI RETRIBUZIONE ECCEDENTE QUELLA NORMALE - LEGITTIMITA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1980-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/407951-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FESTIVITA - INFRASETTIMANALI - RETRIBUZIONE FISSA REMUNERATIVA ANCHE DEL LAVORO SVOLTO NELLE FESTIVITA INFRASETTIMANALI - MANCATA PRESTAZIONE DEL LAVORO IN UNA DI TALI FESTIVITA - DETRAZIONE DELLA QUOTA DI RETRIBUZIONE ECCEDENTE QUELLA NORMALE - LEGITTIMITA - LIMITI.*

Qualora, tenuto conto dell'organizzazione dell'attivita della azienda in riferimento alle esigenze tecnico produttive ed alla correlativa predisposizione di determinati turni di lavoro, la retribuzione in misura fissa sia congegnata in modo tale che, salvo comunque il diritto al riposo compensativo, essa remuneri altresi il lavoro la cui esecuzione debba essere svolta nelle festivita infrasettimanali, il datore di lavoro ha diritto di detrarre, in caso di mancata prestazione dell'attivita lavorativa in occasione della festivita (nella specie, per la partecipazione ad uno sciopero), la quota di retribuzione di per se eccedente quella normale gia preventivamente fissata in relazione al detto lavoro festivo, diversamente il datore di lavoro non puo procedere ad una decurtazione della normale retribuzione globale fissa che copre anche le festivita infrasettimanali non lavorate. (contra 748/73, mass n 362982).*

Riferimenti normativi: Legge 27/05/1949 num. 260 art. 2, Legge 27/05/1949 num. 260 art. 5 CORTE COST., Legge 31/03/1954 num. 90 art. 2, Legge 31/03/1954 num. 90 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)