Sez. 3, Sentenza n. 14228 del 28/07/2004 (Rv. 575020 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - SENTENZE - IN GENERE | Contrasto con le risultanze degli atti processuali - Errore revocatorio - Configurabilità - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - SENTENZE - IN GENERE
Configura un errore revocatorio ex art. 395 n.4 cod. proc.civ., non suscettibile di essere dedotto in sede di legittimità sotto il profilo della violazione di legge o del vizio di motivazione, l'omesso rilievo in sede di appello dell'esistenza in atti di due istanze ex art. 22 l. 990 del 1969, delle quali una anteriore a quella utilizzata dallo stesso giudice per fissare la decorrenza della rivalutazione monetaria.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)