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Sez. 5, Sentenza n. 3554 del 12/03/2002 (Rv. 553000 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - ACCERTAMENTI DEL GIUDICE DI MERITO - IN GENERE | Cartella esattoriale - Commissioni tributarie - Impugnazione - Avviso di accertamento - Nullità della notificazione - Corte di cassazione - Verifica dell'invalidità - Esame diretto - Preclusione - Accertamento di fatto - Configurazione.
Stato
decisa il 2002-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/553000-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - ACCERTAMENTI DEL GIUDICE DI MERITO - IN GENERE

Nel processo tributario, in caso di impugnazione, da parte del contribuente, della cartella esattoriale per l'invalidità della notificazione dell'avviso di accertamento, la Corte di cassazione non può procedere ad un esame diretto degli atti per verificare la sussistenza di tale invalidità, trattandosi di accertamento di fatto, rimesso al giudice di merito, e non di nullità del procedimento, in quanto la notificazione dell'avviso di accertamento non costituisce atto del processo tributario, ma riguarda solo un presupposto per l'impugnabilità, davanti al giudice tributario, della cartella esattoriale, potendo l'iscrizione a ruolo del tributo essere impugnata solo in caso di mancata o invalida notifica al contribuente dell'avviso di accertamento, a norma dell'abrogato art. 16, terzo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, e dell'art. 19, comma terzo, del vigente d.P.R. 31 dicembre 1992, n. 546. Nella specie, in particolare, l'asserito contrasto, contenuto nella sentenza d'appello, circa l'avvenuta elezione di domicilio del contribuente con le risultanze degli atti e la conseguente sostenuta ritualità della notifica dell'avviso di rettifica non sono suscettibili, quindi, di essere apprezzate, e la nullità denunciata, non risolvendosi in una violazione di legge o in un vizio di motivazione, si configura come un errore revocatorio ex art. 395, n.4, cod. proc. civ., non deducibile in sede di legittimità.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 16 CORTE COST., DPR 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 n. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)