Sez. U, Sentenza n. 311 del 06/02/1971 (Rv. 349815 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - ANNULLABILITA DEL CONTRATTO - VIZI DELLA VOLONTA - ERRORE - DI DIRITTO - NULLITA ASSOLUTA DEL CONTRATTO - INSUSSISTENZA - ANNULLABILITA DEL CONTRATTO - DOMANDA DI PARTE - NECESSITA - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE D'UFFICIO DELLA NULLITA - PRECLUSIONE.*
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - ANNULLABILITA DEL CONTRATTO - VIZI DELLA VOLONTA - ERRORE - DI DIRITTO - NULLITA ASSOLUTA DEL CONTRATTO - INSUSSISTENZA - ANNULLABILITA DEL CONTRATTO - DOMANDA DI PARTE - NECESSITA - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE D'UFFICIO DELLA NULLITA - PRECLUSIONE.*
L'errore di diritto, ancorche incidente sui presupposti, non costituisce causa di nullita assoluta, ma puo dar luogo soltanto all'annullabilita del contratto, da farsi valere dalla parte interessata mediante una rituale domanda di annullamento. Conseguentemente, il giudice non puo dichiarare, d'ufficio, la nullita di un contratto, in base alla considerazione che la volonta dei contraenti sarebbe stata viziata da un errore di diritto sui presupposti del negozio.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1441, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1429, Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)