Sez. 2, Sentenza n. 2725 del 24/10/1973 (Rv. 366231 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - ANNULLABILITA DEL CONTRATTO - PER VIZI DEL CONSENSO (DELLA VOLONTA) - ERRORE (RILEVANZA) - DI FATTO E DI DIRITTO - ERRORE DI DIRITTO - ANNULLABILITA - CONVENUTO IN ADEMPIMENTO - DEDUZIONE DI ERRORE DI DIRITTO - CONTENUTO.*
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - ANNULLABILITA DEL CONTRATTO - PER VIZI DEL CONSENSO (DELLA VOLONTA) - ERRORE (RILEVANZA) - DI FATTO E DI DIRITTO - ERRORE DI DIRITTO - ANNULLABILITA - CONVENUTO IN ADEMPIMENTO - DEDUZIONE DI ERRORE DI DIRITTO - CONTENUTO.*
L'errore di diritto, anche se incide sui presupposti, non da luogo ad una causa di nullita assoluta (che abilita il giudice a respingere gli effetti di un atto o negozio del quale gli e stata domandata l'applicazione), bensi di sola annullabilita; e per fare valere tale vizio in via di opposizione all'Azione di adempimento, la parte interessata - pur non vincolata a forme speciali - deve addurre una falsa rappresentazione circa l'esistenza, la portata o l'applicabilita di una norma giuridica, riconoscibile dall'altro contraente e che sia stata la ragione unica o principale del negozio. (V 1194/71, mass n 351342; 311/71, mass n 349815).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1429 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)