Sez. 3, Sentenza n. 12819 del 19/11/1999 (Rv. 531283 - 01)
PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - MEDICI | Parto stimolato su indicazione del ginecologo di fiducia - Assenza del medesimo durante il travaglio - Obbligo di intervento soltanto se chiamato dall' ostetrica, ai sensi dell' art. 4 d.P.R. 163 del 1975 - Esclusione - Responsabilità professionale - Configurabilità.
PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - MEDICI
La disposizione dell'art. 4 d.P.R. 7 marzo 1975 n. 163, a norma del quale l'ostetrica assistente al parto deve richiedere l' intervento del medico ogni qualvolta rilevi fattori di rischio- alcuni dei quali esemplificati dalla medesima norma - per la madre e per il feto, è applicabile soltanto in caso di parto fisiologico e pertanto l'osservanza di essa non è idonea ad escludere la colpa professionale del ginecologo, per le lesioni riportate dal neonato nella fase espulsiva, nel caso di parto stimolato su prescrizione del medesimo, ma svoltosi in sua assenza, in violazione di norme di comune prudenza (nella specie il ginecologo di fiducia della partoriente aveva prescritto telefonicamente la somministrazione di ossitocina, senza provvedere ad accertarne le condizioni né dopo tale somministrazione né durante il travaglio- protrattosi undici ore - essendo arrivato dopo l'inizio del periodo espulsivo, allorché' si era manifestata l' ipocinesi uterina).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2236, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1176, Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 590 CORTE COST., DPR 07/03/1975 num. 163 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)