Sez. 3, Sentenza n. 1441 del 08/03/1979 (Rv. 397764 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RESPONSABILITA - IN GENERE - VALUTAZIONE - CRITERI - PROFESSIONE SANITARIA - DILIGENZA DEL MEDICO-CHIRURGO - REQUISITI - RESPONSABILITA PER COLPA LIEVE - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RESPONSABILITA - IN GENERE - VALUTAZIONE - CRITERI - PROFESSIONE SANITARIA - DILIGENZA DEL MEDICO-CHIRURGO - REQUISITI - RESPONSABILITA PER COLPA LIEVE - CONDIZIONI.*
La responsabilita del professionista per i danni causati nello Esercizio della sua attivita professionale deve essere valutata alla stregua dei doveri inerenti allo svolgimento di tale attivita e, in particolare, al dovere di diligenza, il quale, a norma dell'art 1176, comma secondo, cod civ, deve adeguarsi alla natura dell'attivita esercitata. Pertanto, tenuto conto delle peculiari caratteristiche della professione sanitaria, la diligenza che il medico-chirurgo deve impiegare nello svolgimento di tale professione e quello del regolato ed accorto professionista, ossia del professionista esercente la sua attivita con scrupolosa attenzione ed adeguata preparazione professionale, sicche egli risponde anche per la colpa lieve ove, per omissione di detta diligenza, e comunque, per inadeguatezza od incompletezza di preparazione, si sia verificato un evento lesivo collegato all'esecuzione da parte sua di una determinata terapia medica o di un determinato intervento chirurgico.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 2236
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)