Sez. 2, Sentenza n. 2355 del 08/09/1966 (Rv. 324576 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - INGIUNZIONE - CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA - PARCELLA DELLE SPESE E PRESTAZIONI - IDONEITA SE CORREDATA DAL PARERE DEL COMPETENTE ORDINE PROFESSIONALE AI FINI DELLA CONCESSIONE DEL DECRETO INGIUNTIVO - OPPOSIZIONE DEL CLIENTE - ONERE PROBATORIO DEL PROFESSIONISTA.*
PROCEDIMENTI SOMMARI - INGIUNZIONE - CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA - PARCELLA DELLE SPESE E PRESTAZIONI - IDONEITA SE CORREDATA DAL PARERE DEL COMPETENTE ORDINE PROFESSIONALE AI FINI DELLA CONCESSIONE DEL DECRETO INGIUNTIVO - OPPOSIZIONE DEL CLIENTE - ONERE PROBATORIO DEL PROFESSIONISTA.*
Gli artt.633, n.3, e 636 del cod.proc. civ. attribuiscono alla parcella delle prestazioni, redatta dal professionista e corredato dal parere del competente ordine professionale, efficacia di titolo idoneo alla concessione del decreto ingiuntivo. Ma se, a seguito dell'opposizione, si apre un normale giudizio di cognizione, nel quale creditore e debitore assumono rispettivamente la posizione originaria, il rapporto tra professionista e cliente non si sottrae al principio generale dell'Onere della prova, e se la prestazione dell'opera viene, in tutto o in parte, contestata, spetta al professionista dimostrare che essa e stata realmente effettuata. E indagine di fatto, che si sottrae al Sindacato di legittimita se congruamente motivata, stabilire se la prestazione d'opera del professionista sia nel caso concreto interamente o parzialmente contestata dal cliente.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 636 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)