Sez. 2, Sentenza n. 7504 del 24/08/1994 (Rv. 487765 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DOMANDA - IN GENERE (ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA) | Crediti per le prestazioni di cui ai numeri 2 e 3 dell'art. 633 cod. proc. civ. - Parere della competente associazione professionale - Vincolatività - Limiti - Opposizione del cliente - Onere probatorio del professionista.
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DOMANDA - IN GENERE (ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA)
Il parere della competente associazione professionale che, ai sensi dell'art. 636 comma secondo cod. proc. civ., deve accompagnare la domanda di ingiunzione al pagamento dei crediti per le prestazioni di cui ai nn. 2 e 3 dell'art. 633 cod. proc. civ., è vincolante solo per la pronuncia del decreto ingiuntivo e non anche nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo eventualmente promosso dal soggetto contro il quale il decreto è stato emesso, ove il professionista che si assume creditore ha l'onere di provare, in caso di contestazione, le prestazioni indicate nella parcella ed al giudice è riservato il potere di stabilire quali siano le voci della tariffa da applicare alle prestazioni effettivamente eseguite.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 636 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)