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Sez. 5 - , Sentenza n. 7029 del 21/03/2018 (Rv. 647554 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Comunicazione telematica - Impossibilità per "casella piena" - Comunicazione mediante deposito in cancelleria - Legittimità - Fondamento.
Stato
decisa il 2018-03-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/647554-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Il mancato buon esito della comunicazione telematica di un provvedimento giurisdizionale, dovuto alla saturazione della capienza della casella di posta elettronica del destinatario, è un evento imputabile a quest'ultimo, in ragione dell'inadeguata gestione dello spazio per l'archiviazione e la ricezione di nuovi messaggi, sicché legittima l'effettuazione della comunicazione mediante deposito dell'atto in cancelleria, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del d.l. n. 179 del 2012, conv. in l. n. 221 del 2012, come modificato dall'art. 47 del d.l. n. 90 del 2014, conv. in l. n. 114 del 2014.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 com. 6 CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST., Decreto Legge 24/06/2014 num. 90 art. 47, Legge 11/08/2014 num. 114 CORTE COST. PENDENTE, DM Grazia e Giustizia 19/01/2016

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)