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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3164 del 11/02/2020 (Rv. 657013 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - IN GENERE | Notificazione di atti, per via telematica, a soggetti obbligati a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata (cd. PEC) - Impossibilità per "casella piena" del destinatario – Perfezionamento – Modalità – Fattispecie.
Stato
decisa il 2020-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/657013-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - IN GENERE

La notificazione di un atto eseguita ad un soggetto, obbligato per legge a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, si ha per perfezionata con la ricevuta con cui l'operatore attesta di avere rinvenuto la cd. casella PEC del destinatario "piena", da considerarsi equiparata alla ricevuta di avvenuta consegna, in quanto il mancato inserimento nella casella di posta per saturazione della capienza rappresenta un evento imputabile al destinatario, per l'inadeguata gestione dello spazio per l'archiviazione e la ricezione di nuovi messaggi. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto regolare la costituzione del resistente nel giudizio di legittimità, avvenuta con controricorso depositato in cancelleria dopo notifica telematica non andata a buon fine per saturazione della casella di posta elettronica del ricorrente).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 149 bis com. 3, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 3 bis, DPR 11/02/2005 num. 68 art. 6 com. 2, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 21/02/2011 num. 44 art. 20 com. 5, Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 com. 6 CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST., Decreto Legge 24/06/2014 num. 90 art. 47, Legge 11/08/2014 num. 114 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)