Sez. 1, Sentenza n. 31686 del 20/06/2017 Ud. (dep. 28/06/2017) Rv. 270863 - 01
IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" | Impugnazione del solo pubblico ministero - Riforma del capo di sentenza relativo all'assoluzione - Rideterminazione della pena - Giudizio di bilanciamento delle circostanze applicando la recidiva esclusa in primo grado - Legittimità .
IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS"
Non viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice di appello che, nel riformare, a seguito di impugnazione del pubblico ministero, un capo della sentenza per il quale l'imputato era stato assolto, ridetermini la pena effettuando un nuovo giudizio di bilanciamento delle circostanze, comprendente la recidiva non applicata in primo grado in relazione al diverso capo per il quale era stata pronunciata condanna.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Cod. Pen. art. 69 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 99 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)