Sez. 2, Sentenza n. 42403 del 22/09/2016 Ud. (dep. 06/10/2016) Rv. 267970 - 01
IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" | Appello del solo imputato - Reato continuato - Rideterminazione della pena - Valutazione della recidiva esclusa in primo grado - Violazione del divieto - Sussistenza.
IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS"
Viola il divieto di "reformatio in peius" di cui all'art. 597, comma quarto, cod. proc. pen., il giudice di appello che, su gravame del solo imputato, nel rideterminare la pena a titolo di continuazione, pur diminuendola complessivamente, operi un diverso computo tenendo conto della contestata recidiva, nonostante la stessa fosse stata esclusa dal giudice di primo grado.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Cod. Pen. art. 99 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)