Sez. 3, Sentenza n. 4713 del 11/04/1997 Ud. (dep. 20/05/1997) Rv. 207618 - 01
EDILIZIA - IN GENERE | "Condono edilizio" - Sospensione dichiarata dal giudice - Momento della cessazione.
EDILIZIA - IN GENERE
In materia di "condono edilizio", ai fini della sospensione della prescrizione con riferimento a quella obbligatoria del procedimento stabilita dall'art. 38 della legge n. 47 del 1985 il termine iniziale coincide con l'epoca di cessazione di quella automatica e consegue alla presentazione della domanda di sanatoria ed al versamento di almeno un terzo dell'oblazione e l'ordinanza ha natura dichiarativa dell'accertamento di detta situazione; mentre il termine finale è quello in cui perviene la comunicazione completa da parte dell'Amministrazione all'ufficio giudiziario richiedente, in quanto non possono essere addebitati al cittadino eventuali ritardi nell'esecuzione dei vari adempimenti prescritti dal codice di rito.
Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 38 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 44 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)