Sez. 3, Sentenza n. 11334 del 29/09/1997 Ud. (dep. 10/12/1997) Rv. 210312 - 01
EDILIZIA - IN GENERE | "Condono edilizio" - Sospensioni obbligatorie di cui all'art. 44 e all'art. 38 l. n. 47 del 1985 - Natura - Durata complessiva - Erronea valutazione del giudice di merito - Declaratoria in cassazione - Ammissibilità - Condizioni.
EDILIZIA - IN GENERE
In materia di "condono edilizio", l'art. 44 della legge n. 47 del 1985 prevede una sospensione automatica del processo applicabile a tutti i procedimenti in cui risulti contestato un reato urbanistico o commessa una violazione di detta normazione, da calcolare in giorni 223; mentre l'art. 38 della medesima legge prevede una sospensione obbligatoria ma dichiarata dal giudice a seguito dell'accertamento dei presupposti, da rinvenire soltanto nella presentazione di una domanda di condono, dichiarata afferente all'immobile abusivo in processo, e nel versamento della prima rata di oblazione autodeterminata. Pertanto, tenuto conto di queste due sospensioni "ex lege", la prescrizione rimane sospesa per anni due e giorni 223 e, nel caso in cui il giudice di merito abbia erroneamente deciso, può essere dichiarata anche dalla Corte di cassazione in conseguenza della produzione di una domanda di condono con il versamento della prima rata di oblazione. (Conforme, Cass., sez. III, sent. n. 02205, u.p. 29 settembre 1997, ric. Onolfo).
Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 38 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 44 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)