Sez. 2, Sentenza n. 13827 del 19/10/2000 (Rv. 541045 - 01)
URBANISTICA - IN GENERE | Vincolo di destinazione a parcheggio di aree condominiali - Violazione - Nullità della relativa clausola di alienazione - Sussistenza - Nullità dell'intero atto negoziale - Esclusione.
URBANISTICA - IN GENERE
La violazione o l'elusione, in un contratto di vendita immobiliare, del vincolo pubblicistico di destinazione a parcheggio degli spazi da utilizzare per tale scopo, di cui all'art. 41 "sexies" legge 1150/1942 e art. 9 legge 122/1989, rende nulle le clausole che hanno tale effetto, ma non anche l'intero negozio, sicché il trasferimento del bene resta valido ed efficace, ma all'acquirente compete il diritto di ottenere il trasferimento anche della relativa pertinenza, verso il pagamento di un ulteriore specifico compenso.
Riferimenti normativi: Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 sexies CORTE COST., Legge 24/03/1989 num. 122 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)